Art. 9.
(Sistemi elettorali).

      1. I meccanismi elettorali per la nomina degli organi degli Ordini professionali nonché delle commissioni disciplinari di cui all'articolo 11, garantiscono la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
      2. Con i regolamenti di attuazione emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, possono altresì essere stabiliti particolari limiti all'elezione nel medesimo organo di professionisti associati nella stessa società professionale.

 

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